La mediazione civile e commerciale


Il mediatore è una nuova figura, prevista dalla legge, che ha il fine di aiutare le parti a trovare un accordo per definire le vertenze in materia civile e commerciale, evitando così di iniziare un lungo e dispendioso procedimento davanti all'Autorità Giudiziaria.

per saperne di più

 

Materie per le quali la legge prevede il preventivo ricorso obbligatorio al Mediatore:

  • Locazioni, condominio, comodato, affitto di azienda

  • Diritti reali

  • Divisioni immobiliari

  • Successioni ereditarie

  • Patti di famiglia

  • Risarcimento del danno derivante da

    • responsabilità medica e sanitaria

    • diffamazione con il mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità

  • Contratti assicurativi, bancari, finanziari

 

Il ricorso alla mediazione nelle suddette materie è obbligatorio ed in mancanza ogni iniziativa giudiziaria sarà dichiarata improcedibile.

 

Clausola di Conciliazione e Arbitrato

Per risolvere le questioni davanti alla Camera di Mediazione Patavina, le parti possono inserire nei contratti la seguente clausola:

Per ogni controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, le parti si obbligano a ricorrere, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, al procedimento di mediazione davanti la Camera di Mediazione Patavina secondo le disposizioni del Regolamento della stessa che dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

Nell'ipotesi di mancata conciliazione la controversia sarà risolta in conformità al Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale Patavina da uno o più arbitri, nominati secondo detto regolamento, secondo equità e in via rituale (o irrituale)